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  • Attività dei Testimoni di Geova in Isvizzera

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  • Attività dei Testimoni di Geova in Isvizzera
  • La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 1953
La Torre di Guardia annunciante il Regno di Geova 1953
w53 15/6 p. 187

Attività dei Testimoni di Geova in Isvizzera

LA SOCIETÀ ha una bellissima Bethel e un impianto tipografico a Berna, nella Svizzera. Qui i nostri fratelli producono riviste, libri, opuscoli, trattati e altro necessario materiale stampato per il progresso dell’opera in un certo numero di paesi europei. Il sessantotto per cento delle 2.058.368 riviste stampate a Berna fu spedito fuori del paese, e dei 454.854 libri e opuscoli fatti qui, il 52 per cento fu mandato fuori della Svizzera. Il servitore di filiale invia un interessante rapporto, e qui ne son pubblicate delle parti.

Nei primi tre mesi dell’anno di servizio si ebbero successivi nuovi massimi, e in aprile superammo i 3.000 per la prima volta col massimo mai raggiunto precedentemente di 3.011 proclamatori. Il numero medio dei proclamatori aumentò del 12 per cento.

L’avvenimento più importante della predicazione annuale del vangelo fu il lavoro in “territorio non assegnato”. Molti furono i gioiosi rapporti che si ricevettero dai gruppi durante la campagna, spesso con espressioni di sorpresa per il modo in cui il lavoro veniva ben compiuto malgrado la natura isolata del territorio e i pregiudizi religiosi. In questo paese era necessario viaggiare per lo più in treno o in corriera per giungere nel territorio, perché comparativamente pochi proclamatori hanno l’automobile. Ciò nonostante, ricevemmo lettere che dicevano: “Il servizio nel nostro territorio ci sorprende, poiché abbiamo avuto molto successo in questo difficile territorio cattolico e sono stati distribuiti circa venti libri. Noi ringraziamo Geova per la sua bontà e ricca benedizione”. I ‘falsi pastori’ non tardarono a mostrare la loro opposizione a questa ‘invasione’ dei loro pascoli. Essi fecero comparire articoli di avvertimento nella stampa cattolica con titoli come questo: “Avvertimento! I cosiddetti testimoni di Geova sono al lavoro!” Dal pulpito lessero lettere circolari della diocesi che avvertivano il loro ‘gregge’ di non prendere letteratura o di bruciarla e di denunciare i proclamatori alla polizia. In un villaggio cinquanta giovani cattolici andarono di casa in casa per raccogliere tutta la letteratura che era stata data. In alcuni luoghi i proclamatori furon minacciati e attaccati fisicamente, e in molti luoghi la polizia sotto la pressione clericale cercò di arrestare l’opera confiscando la letteratura. Ma furon trovati alcuni orecchi che udivano. Un proclamatore narra come un uomo si recò dalla polizia dopo aver ricevuto testimonianza e si lamentò contro la nostra opera. Il poliziotto rispose: Lasci che queste persone continuino a fare pacificamente la loro opera; esse conoscono la legge meglio di noi, e sanno quello che possono fare e quello che non possono fare”.

Quest’anno ha prodotto ancora una volta il suo raccolto di opposizione della polizia al nostro lavoro di predicazione, maggiormente con le accuse di vendita ambulante o di disturbo della pace domenicale. Il lavoro nel “territorio non assegnato” in preminenza cattolico ha procurato la sua parte di lotte legali. In tutto, furono notificate all’ufficio 62 cause e cinque cause si disputarono nelle corti. Una causa dell’anno precedente ci diede una delle nostre prime vittorie quando la corte di distretto di Aarau il 17 ottobre 1951 emise il giudizio di assoluzione dall’accusa di vendita ambulante fatta in un’assemblea di circoscrizione. La corte sentenziò: “La legge sulla vendita ambulante non si applica all’attività dei testimoni di Geova, . . . poiché la mira e lo scopo della loro attività non è quella di ottenere un guadagno commerciale ma di divulgare le loro idee bibliche”.

La lotta sulla questione della vendita ambulante continuò nel Canton Vaud dove verso la fine dell’anno prima avemmo una decisione della Corte d’Appello e della Corte Suprema Svizzera contro di noi. La battaglia è proseguita con rapida successione. Il 3 settembre 1951 la lotta cominciò davanti alla corte distrettuale di Losanna quando un pioniere si presentò per accusa di vendita ambulante. Con grande sorpresa, accettando la nostra difesa, la corte assolse l’imputato e dichiarò di trovare che la sentenza della superiore corte era insoddisfacente. Il pubblico ministero non si appellò! Il 27 marzo 1952 un altro caso fu portato dinanzi alla corte di Aigle, dove sedeva il giudice de Haller il quale per due volte aveva precedentemente pronunciato giudizi in nostro favore ma solo perché fossero revocati dalla corte suprema. Che cosa avrebbe fatto il giudice ora in questo nuovo caso del pioniere? Con chiaro giudizio egli sentenziò che il pioniere non era un venditore ambulante, ma un evangelista interessato non nel guadagno bensì nella predicazione dell’evangelo. Il pubblico ministero di nuovo non si appellò! Venne quindi il 30 giugno 1952 e la corte distrettuale di Rolle sentenziò che un proclamatore di gruppo non era un venditore ambulante. Questa volta il pubblico ministero si appellò e il 20 agosto 1952 la corte d’appello esaminò di nuovo per la terza volta questa causa. Questa corte accetta solo domande scritte d’appello, nessun argomento orale. Riferendosi alla sentenza della corte suprema la corte d’appello sentenziò contro di noi, non vedendo nessuna ragione per cambiare le loro vedute.

Il Canton Solothurn, molto cattolico, ha provocato una lotta simile sulla questione della vendita ambulante. L’anno scorso, benché la corte d’appello sentenziasse contro di noi, una corte di distretto sentenziò in nostro favore, Per appello della polizia questo caso fu nuovamente rivolto contro di noi dalla corte d’appello. Il 25 luglio 1952, un pioniere venne quindi dinanzi alla corte di distretto di Balsthal dove il giudice, un devoto cattolico, espresse la sua sorpresa per il fatto che noi lottavamo ancora nonostante le decisioni che erano state prese contro di noi. Dopo aver udito il caso in questione, egli sentenziò infine a nostro favore. Ancora la polizia si appellò, e mentre questo rapporto viene terminato il 18 settembre 1952 la corte d’appello del Canton Solothurn ha già sostenuto il suo terzo appello. Il nostro avvocato, un membro del Parlamento svizzero, difese abilmente la causa mostrando che l’opera dei testimoni di Geova è compiuta senza scopo di guadagno ma soltanto per la diffusione dell’evangelo. Il testimone non era un venditore ambulante. L’avvocato invitò i tre giudici della corte, due dei quali erano cattolici, ad abbandonare le loro stabilite precedenti decisioni e a dichiarare i testimoni di Geova assolti dall’accusa di vendita ambulante. Dopo una deliberazione di trenta minuti il presidente annunciò il giudizio in favore del pioniere e dell’opera, dei testimoni di Geova come non soggetta alla legge della vendita ambulante. Ancora una vittoria!

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