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Ausiliario per capire la Bibbia
ad p. 959

Pegno

Proprietà personale, come un anello o un indumento, che il debitore dà al creditore come garanzia di futura restituzione di un prestito. I regolamenti della legge mosaica relativi ai pegni tutelavano gli interessi dei componenti della nazione impoveriti o indifesi. Dimostravano che Dio riconosceva le difficoltà dei poveri e delle vedove.

Se un povero dava il suo mantello come pegno o garanzia di un prestito, il creditore non doveva tenerlo fino all’indomani. (Eso. 22:26, 27; Deut. 24:12, 13) Il povero probabilmente usava il mantello per coprirsi la notte; se ne fosse stato privo, avrebbe sofferto il freddo. Ignorare questa legge significava essere avidi e senza cuore. (Giob. 22:6; 24:9) Eppure, durante l’apostasia di Israele, alcuni non solo prendevano indumenti in pegno dai poveri, ma li usavano nelle loro feste religiose idolatriche. — Amos 2:8.

Chi “non restituiva il pegno” era considerato in Ezechiele 18:10-13 alla stregua di chi rubava e spargeva sangue, tutte cose che facevano ritenere meritevole di morte il peccatore impenitente. Viceversa il malvagio che abbandonava i suoi peccati, restituendo fra l’altro ciò che aveva preso in pegno, avrebbe ‘positivamente continuato a vivere’. (Ezec. 33:14-16) Inoltre era proibito prendere in pegno la macina a mano o la sua mola superiore; questo perché di solito si cuoceva il pane ogni giorno e prendere l’arnese che serviva per macinare il grano sarebbe stato come prendere “l’anima” o vita. — Deut. 24:6.

Le vedove erano tutelate in modo particolare, dato che probabilmente non avevano nessuno che le difendesse o aiutasse. La Legge vietava in modo assoluto di prendere in pegno la veste di una vedova. — Deut. 24:17; confronta Giobbe 24:3.

Inoltre non si poteva entrare in casa altrui per prendervi un oggetto impegnato: il debitore doveva portar fuori il pegno al creditore. (Deut. 24:10, 11) In questo modo veniva rispettata l’inviolabilità della sua casa, e il suo amor proprio non era offeso, come sarebbe accaduto invece se il creditore si fosse sentito libero di entrare in casa sua senza essere invitato. Quindi, oltre a insegnare la compassione e la generosità (Deut. 15:8), le leggi sui pegni incoraggiavano il rispetto per la persona e i diritti altrui.

USO ILLUSTRATIVO

Deuteronomio 15:6 indicava come segno della benedizione di Dio il fatto che gli ebrei avrebbero avuto mezzi sufficienti da ‘prestare dietro cauzione a molte nazioni’.

Se uno avesse “disprezzato la parola”, mancando di restituire ciò che aveva preso in prestito, avrebbe perso ciò che aveva dato in pegno; similmente chi aveva l’obbligo di ubbidire al comandamento di Dio, ma non adempiva quest’obbligo, avrebbe subìto una perdita. — Prov. 13:13.

Le Scritture Ebraiche consigliavano ripetutamente di non rendersi garanti per un estraneo, promettendo in tal modo di pagare il suo debito se lui non l’avesse fatto. (Prov. 11:15; 22:26, 27; vedi GARANTE, GARANZIA). Infatti Proverbi 20:16 parla di ‘prendere la veste’ di chi si fosse reso garante per un estraneo. Questo è in netto contrasto con la comprensione che si doveva mostrare al povero costretto per sua sfortuna a indebitarsi con un altro, come risulta dai versetti già considerati. Chi si rendesse garante per un estraneo non sarebbe semplicemente sfortunato ma colpevole di un’azione stupida; il proverbio vuole evidentemente dire ‘ne subisca pure le conseguenze’. L’ultima parte del versetto invitava a ‘prendere un pegno se si trattava di una donna straniera’. L’uomo che avesse una relazione con una donna del genere si sarebbe impoverito (confronta Proverbi 5:3, 8-10) e avrebbe quindi potuto impegnare i suoi restanti possedimenti per garantire i suoi debiti. Il proverbio sembra dire che non merita alcuna pietà, poiché ha agito contrariamente a ogni sano consiglio avendo rapporti con la “donna straniera”.

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