BESTIALITÀ
Rapporto sessuale innaturale di un uomo o una donna con un animale. La Legge mosaica condannava decisamente questa perversione, decretando la morte sia della persona colpevole che della bestia. “Nel caso che un uomo dia la sua emissione seminale a una bestia, dev’essere messo a morte immancabilmente, e voi dovete uccidere la bestia. E qualora una donna si avvicini a qualunque bestia per accoppiarsi con essa, devi uccidere la donna e la bestia”. — Le 20:15, 16; 18:23; Eso 22:19; De 27:21.
Questo divieto, insieme alle altre leggi di Dio che regolavano i rapporti sessuali, elevava gli israeliti a un livello morale molto superiore a quello dei loro vicini. In Egitto la bestialità faceva parte dell’idolatrico culto degli animali; storici attestano, per esempio, che donne convivevano con capri. Pratiche del genere erano diffuse anche fra i cananei (Le 18:23-30) e, a quanto si dice, a Roma.
La pratica pervertita della bestialità è inclusa nel termine greco pornèia, che è reso “fornicazione”. (Vedi FORNICAZIONE). Chiunque pratichi tale perversione è moralmente impuro, e se un componente della congregazione cristiana dovesse abbandonarsi a una pratica del genere, verrebbe disassociato. — Ef 5:3; Col 3:5, 6.