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    Perspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
    • La Legge mosaica prevedeva la punizione corporale mediante percosse inflitte con un bastone o una verga. I giudici dovevano decidere il numero dei colpi secondo l’infrazione commessa, tenendo anche conto del motivo, delle circostanze, ecc. La posizione era prescritta: “Il giudice lo deve anche far prostrare e gli deve far dare in sua presenza un numero di colpi corrispondente alla sua azione malvagia”. La punizione era limitata a 40 colpi. (De 25:2, 3) La ragione di tale limitazione era che un maggior numero di colpi avrebbe disonorato la persona agli occhi dei suoi concittadini. Questo è uno degli esempi comprovanti che la Legge data per mezzo di Mosè non consentiva punizioni eccessive o crudeli. Lo scopo della punizione era correttivo, non vendicativo e spietato come le punizioni inflitte dalle altre nazioni. Chi somministrava le percosse doveva essere punito se superava il numero legale di colpi. Perciò gli ebrei limitavano i colpi a 39, per non superare inavvertitamente il limite e così violare la legge. — 2Co 11:24.

  • Percosse
    Perspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
    • “Il manico era lungo un palmo e la correggia larga un palmo e lunga in modo che la sua estremità giungesse allo stomaco (del condannato). Gli dava un terzo dei colpi davanti (cioè sul petto) e due terzi dietro. Non lo colpiva facendolo stare eretto o seduto, ma in posizione curva, come è detto: ‘Il giudice lo farà chinare’ (Deut., XXV, 2); l’esecutore lo colpiva con una mano con tutta la sua forza.

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